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R.D. 23/05/1924 n. 827

Art. 524. Quando un vaglia del tesoro deve essere convertito in quietanza di entrata, viene apposto sul medesimo un marchio avente la dizione: commutabile in quietanza.

Art. 525. E' in facoltà dell'amministrazione del tesoro di pagare i vaglia nella stessa specie delle monete o dei valori versati. In questo caso deve farsene avvertenza sui vaglia stessi.

Art. 526. Le contromatrici dei vaglia emessi dalla tesoreria centrale sono staccate dal controllore capo all'atto della presentazione pel visto. Quelle dei vaglia emessi dalle sezioni di r. tesoreria provinciale sono staccate dal capo della delegazione del tesoro. Le contromatrici dei vaglia pagabili da una sezione di tesoreria sono a questa trasmesse pel tramite della rispettiva delegazione dal controllore capo della tesoreria centrale o dalla delegazione del tesoro della provincia ove fu fatto il versamento. Quelle dei vaglia pagabili dalla tesoreria centrale sono ad essa trasmesse pel tramite del controllore capo presso la tesoreria medesima. L'invio delle contromatrici deve essere fatto con apposita nota nel giorno stesso del rilascio dei vaglia. L'ufficio che riceve le contromatrici ne prende nota in uno speciale registro le trasmette subito al contabile incaricato del pagamento. Le contromatrici dei vaglia emessi dai tesorieri in conformità del terzo comma dell'art. 522 sono dalle delegazioni del tesoro spedite, se del caso, agli agenti che devono pagare i vaglia stessi.

Art. 527. I tesorieri non possono pagare vaglia se prima non hanno ricevuto le corrispondenti contromatrici pel debito riscontro. I vaglia non sono girabili. Per le quietanze relative ai vaglia valgono le disposizioni riguardanti quelle dei titoli di spesa. Non sono per ammesse le quietanze in foglio a parte, di cui all'art. 422.

Art. 528. Quando occorra per ragioni di servizio che un vaglia del tesoro, assegnato su di una sezione di tesoreria, debba essere pagato per suo conto da un altro agente residente nella provincia stessa, ma fuori del capoluogo, la delegazione del tesoro trasmette all'agente la contromatrice. L'agente non paga il vaglia se non ha ricevuto la relativa contromatrice. Egli unisce poi la contromatrice al vaglia pagato, e lo comprende nel prossimo versamento da fare alla tesoreria.

Art. 529. Accadendo lo smarrimento, la perdita o la distruzione di vaglia o di contromatrici, la direzione generale del tesoro provvede al rilascio di un certificato, pei vaglia emessi dalla tesoreria centrale e le delegazioni del tesoro provvedono analogamente per quelli emessi dalle rispettive sezioni di tesoreria, osservate le disposizioni contenute negli artt. 470 e 472 del presente regolamento. La stessa direzione generale provvede al rilascio del certificato anche per i vaglia emessi dalle sezioni di tesoreria nel caso che le rispettive matrici siano gi state allegate ai conti giudiziali. Sulla matrice del vaglia e nei registri è fatta annotazione della spedizione del certificato.

Art. 530. I vaglia del tesoro rimasti da pagare alla chiusura d'un esercizio costituiscono debito del tesoro, e sono riportati nei registri dell'esercizio susseguente, per annotarvi a suo tempo il relativo pagamento. Qualora al termine di un quinquennio dalla data di emissione dei vaglia non se ne sia verificato il pagamento, l'ammontare dei vaglia non pagati, d'importo fino a lire 40.000, viene introitato in conto entrate eventuali del tesoro, salvo a provvedere, quando occorra, a nuova emissione a favore degli intestatari o loro aventi causa, e quello dei vaglia d'importo superiore a lire 2.400.000 viene depositato presso la cassa depositi e prestiti.

Art. 531. Entro il giorno 10 di luglio di ogni anno, le delegazioni del tesoro devono trasmettere alla direzione generale del tesoro un conto, dimostrante il montare dei vaglia del tesoro che nell'anno precedente dovevano essere pagati dalla rispettiva sezione di tesoreria, quello dei pagati e l'importo dei rimasti da pagare al 30 giugno, descrivendo questi ultimi uno per uno. La direzione generale del tesoro, esaminati tali conti e riconosciutili regolari, ne compila un prospetto generale e lo unisce al conto speciale dei vaglia per il rendiconto generale dell' esercizio scaduto.

Art. 531-bis.

1. Il trasferimento dei fondi tra le tesorerie dello Stato può anche aver luogo mediante un flusso elettronico di dati.

2. La tesoreria che deve trasferire i fondi emette apposita quietanza a fronte della quale quella destinataria, sulla base dei dati prodotti ai sensi del comma 1, effettua le connesse operazioni di uscita emettendo un ordine di pagamento estinguibile anche mediante le modalità agevolatile previste dal D.P.R. 10 febbraio 1984 n. 21.

3. Le contabilità relative ai trasferimenti elettronici di fondi sono rese mensilmente alla Direzione generale del tesoro. A tal fine le tesorerie trasmettono l'elenco descrittivo dei versamenti che hanno dato luogo alle quietanze di cui al comma 2, l'elenco dei trasferimenti effettuati, nonché‚ quello dei pagamenti eseguiti.

4. Con cadenza annuale, le tesorerie producono alla medesima Direzione generale del tesoro un elenco descrittivo di tutti i versamenti per trasferimento fondi ricevuti, degli ordini di pagamento eseguiti e delle partite rimaste da eseguire alla chiusura dell'esercizio precedente.

5. Tutti gli elaborati possono essere allestiti su supporti elettronici prodotti dall'Istituto incaricato del servizio di tesoreria. Capo Norme generali

Art. 532. Sotto il titolo di operazioni finanziarie si comprendono quelle che si fondano sul credito pubblico con effetto sul patrimonio dello Stato, come l'emissione di prestiti, il riscatto di obbligazioni, e simili. Sotto il titolo di operazioni di tesoreria si comprendono quelle che servono per i bisogni immediati della cassa, come le provviste e i trasferimenti di fondi, e l'emissione di buoni del tesoro ordinari. Sotto il titolo di operazioni di portafoglio si comprendono quelle relative agli acquisti ed alle alienazioni di rendita pubblica, all'acquisto ed alla rimessa di fondi per pagamenti all'estero, al movimento di debito e di credito nei conti correnti con istituti esteri e nazionali corrispondenti del tesoro o incaricati di operazioni per conto di esso.

Art. 533. Le operazioni accennate nell'ultimo comma del precedente articolo formano materia del servizio speciale del portafoglio affidato al direttore generale del tesoro. La direzione generale del tesoro deve tenere esatta registrazione di tutte le operazioni finanziarie, di tesoreria e di portafoglio.

Art. 534. Di ciascuna operazione finanziaria o di tesoreria o di portafoglio, non attinente alle ordinarie provviste di fondi, si fa constare da apposito verbale, approvato dal ministro delle finanze, quando ci sia richiesto dall'importanza o dal carattere dell'operazione stessa. Capo II - Del servizio del portafoglio.

Art. 535. La gestione del portafoglio dello Stato si esercita dal direttore generale del tesoro per mezzo di un funzionario, che col titolo di contabile del portafoglio è designato con decreto del ministro delle finanze, registrato alla Corte dei conti.

Art. 536. Il contabile del portafoglio esegue gli ordini che gli vengono impartiti dal direttore generale del tesoro, sia per quanto riguarda le operazioni finanziarie e di tesoreria da eseguirsi attraverso la azienda speciale del portafoglio, sia per quanto riguarda il movimento dei titoli affidati alla sua custodia, nonché‚ per quanto riguarda le operazioni di entrata e di uscita per provvista e somministrazione di fondi all'estero, per acquisto di titoli di credito e per i relativi rimborsi, ed infine per gli accreditamenti ed addebitamenti verso i vari istituti esteri e nazionali con i quali il tesoro ha aperti conti correnti.

Art. 537. Il contabile del portafoglio è responsabile dell'esatto adempimento degli ordini ricevuti per le operazioni indicate nell'articolo precedente, della integrale conservazione dei titoli affidatigli in custodia e della regolare tenuta delle proprie scritture. Egli deve rendere il suo conto giudiziario annualmente alla Corte dei conti. Il conto giudiziale predetto viene presentato al direttore generale del tesoro, il quale, riconosciutolo regolare, vi appone il suo visto e lo trasmette alla Corte dei conti per il relativo giudizio. Il contabile del portafoglio trasmette al termine di ogni trimestre alla ragioneria generale dello Stato, per ogni eventuale effetto di bilancio, un prospetto riassuntivo dimostrante la situazione dei conti aperti alle varie amministrazioni, e quella dei pagamenti effettuati dal tesoriere centrale per mezzo di ordini di portafoglio e delle riscossioni verificatesi a titolo di fondi sommini strati per suo conto.

Art. 538. Quando occorra di pagare all'estero spese per conto dello Stato o delle varie aziende speciali statali, vi provvede la direzione generale del tesoro (portafoglio) in seguito a motivate richieste delle amministrazioni cui le spese riguardano. Dette richieste devono indicare il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, il capitolo del bilancio dello Stato o dell'azienda, sul quale deve sostenersi la spesa e devono essere corredate dal visto del capo ragioniere dell'amministrazione richiedente, che attesti l'impegno preso sul capitolo.

Art. 539. La direzione generale del tesoro (portafoglio) provvede ai pagamenti anzidetti o con disposizioni dirette sugli istituti coi quali ha aperti conti correnti, o con effetti acquistati e girati alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta e comunica alla ragioneria centrale competente, con riferimento all'impegno preventivo iscritto a norma del precedente art. 538, l'importo definitivo del credito del portafoglio, per le occorrenti variazioni nelle scritture.

540. Il prezzo degli effetti acquistati per essere trasmessi alle case bancarie all'estero, o per essere girati alle amministrazioni dello Stato, viene pagato ai cedenti dalla tesoreria centrale dello Stato sovra ordini appositi staccati da registro a madre e figlia, firmati dal direttore generale del tesoro e dal contabile del portafoglio. Siffatti ordini sono descritti nei conti a credito del tesoriere centrale, e a debito del contabile del portafoglio come somministrazioni di fondi. Delle somme da rimborsare al tesoro dalle amministrazioni per le cessioni loro fatte ai sensi degli articoli precedenti, nonché‚ del capitolo di bilancio cui va imputata la spesa, il tesoro deve dar notizia, contemporaneamente all'eseguita operazione, alla Corte dei conti, che ne prende nota nei suoi registri.

Art. 541. Il contabile del portafoglio deve in apposito registro annotare a suo debito, partita per partita, i valori ed effetti acquistati e l'ammontare del prezzo di acquisto risultante dagli ordini di cui all'articolo precedente, coll'indicazione del- la data in cui ebbe luogo l'operazione, della persona o casa bancaria che cedette i valori, del corso relativo e delle spese di commissione od altro, risultanti dalle distinte dei cedenti.

Art. 542. Le cambiali ed effetti acquistati sono pure registrati dal contabile del portafoglio singolarmente, con indicazione delle relative scadenze in apposito libro, ove a suo tempo deve indicarsi la casa bancaria o l'amministrazione cui vengono cedute, addebitandole nei rispettivi conti correnti.

Art. 543. Il contabile del portafoglio viene rimborsato mediante ordinativi od altri titoli di spesa, dalle amministrazioni alle quali furono ceduti effetti o per conto delle quali furono anticipati fondi all'estero. Gli ordinativi e titoli anzidetti sono commutati in quietanze del tesoriere centrale per fondi somministrati dal contabile del portafoglio.

Art. 544. I profitti o le perdite che si verificano nella gestione del contabile del portafoglio sono rispettivamente versati al bilancio dello Stato o rimborsati a carico di esso alla fine di ciascun esercizio. Capo III Dei buoni del tesoro ordinari Sezione I Emissione dei buoni

Art. 545. I buoni ordinari del tesoro sono titoli fruttiferi mediante i quali lo Stato si procura delle somme per farne restituzione a determinate scadenze.

 

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